Siamo profondamente convinti che per svolgere la nostra attività di Investigatori in campo ufologico sia indispensabile seguire un codice etico, rispettare ogni legge in materia di privacy ed attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal codice civile e penale vigenti nel nostro paese.
Troppe indagini vengono condotte senza questi principi, mettendo a repentaglio la sacrosanta riservatezza dei testimoni (così definita dal MUFON stesso), l’incolumità degli investigatori sotto tutti i punti di vista e la credibilità delle indagini stesse.
Ecco perchè ci teniamo a ribadire alcuni concetti fondamentali che guidano il nostro modus operandi, regole che abbiamo sempre ben presenti in ogni indagine che conduciamo.
ART. 661 del Codice Penale
“Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.” (Articolo modificato dal D.Lgs. n. 8 del 16 gennaio 2016)
ART. 656 del Codice Penale
“Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.”
ART. 640 del Codice Penale
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Queste le nostre regole, oltre al codice etico del MUFON ovviamente, e la vigilanza sulla loro osservanza è continua.